I C.A.M. per servizi energetici degli edifici

WST - 11 Aprile 2023 NEWS

I C.A.M. per servizi energetici degli edifici si applicano anche agli accordi quadro delle centrali uniche di committenza: la gara non conforme è da rifare.

L’applicazione dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) si conferma come un profilo sempre più strategico della materia dei contratti pubblici.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato è intervenuta sul tema, precisando che i C.A.M. per i servizi energetici degli edifici si applicano anche agli accordi quadro stipulati dalle centrali uniche di committenza (sentenza del 20.03.2023, n. 2795).

Il caso aveva ad oggetto un bando di Azienda Zero per l’affidamento del servizio di conduzione e gestione degli impianti tecnologici, elettrici e speciali delle Aziende Sanitarie aderenti, in ambito regionale.

Gli atti di un lotto sono stati impugnati in quanto non conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 7 marzo 2012 relativo ai servizi energetici per gli edifici (servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento). In particolare il ricorrente contestava, nella lex specialis di gara, la mancata allegazione, richiesta dal D.M. in parola, delle diagnosi energetiche relative agli edifici su cui avrebbero potuto eseguirsi gli interventi.

Il TAR Veneto ha rigettato il ricorso, affermando che, trattandosi di un accordo quadro, gli affidamenti veri e propri sarebbero avvenuti a valle dell’aggiudicazione, in relazione ai singoli ordini, e quindi la documentazione prevista dai C.A.M. sarebbe stata consegnata in tale sede.

Il Consiglio di Stato, invece, ha riformato la sentenza del TAR, osservando che le disposizioni del Codice appalti non autorizzano alcuna deroga all’obbligo di applicare i C.A.M.; tali criteri devono essere inseriti ab origine nella disciplina di gara, per consentire agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole ed adeguata sulla base di tutti gli elementi in gioco, anche negli accordi quadro e quando la stazione appaltante è una centrale unica di committenza (a maggior ragione per accordi con un unico operatore, come in questo caso).

Il Consiglio di Stato ha poi confermato che la non conformità ai C.A.M. non richiede l’immediata impugnazione del bando, potendo essere contestata congiuntamente all’aggiudicazione, e che il ricorrente non è tenuto a dimostrare che avrebbe potuto vincere (c.d. prova di resistenza), trattandosi di censura che inficia l’intera procedura.

In conclusione, il ricorso è stato accolto e (sebbene la stazione appaltante si fossa fatta assistere da ANAC nella redazione degli atti) il procedimento sarà da rifare, a conferma del fatto che i C.A.M. meritano sempre maggior attenzione nella redazione degli atti di gara, incidendo sulla legittimità dell’intera procedura.

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