Il PPP per l’illuminazione pubblica è da rifare se non è valutabile ex ante l’equilibrio del PEF

WST - 5 Maggio 2022 NEWS

Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha offerto alcune puntuali precisazioni in merito alla corretta stima dei costi a base di gara per un servizio da affidare in PPP (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 13.04.2022, n. 2809).
Il caso è quello di un Comune della Campania che, nell’estate del 2020, ha indetto una procedura per l’affidamento in concessione mediante project financing del servizio di progettazione, ampliamento, efficientamento e riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione comunale, con predisposizione anche di servizi di smart-city e valorizzazione di monumenti e palazzi storici comunali (art. 183, co. 1-14, D.Lgs. 50/2016).
Il bando è stato infatti impugnato da un operatore economico, che ha lamentato l’impossibilità di presentare offerte, poiché le condizioni di esecuzione del servizio, previste negli atti di gara, non consentivano la formulazione di una offerta economicamente sostenibile, in quanto l’amministrazione non aveva incluso nel PEF una stima dei costi di manutenzione, sebbene lo svolgimento di certi interventi con cadenza almeno quinquennale fosse posto come standard minimo del servizio.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che fosse compito dell’offerente la corretta quantificazione dei costi di manutenzione, in quanto parte dei rischi da trasferire al privato in un contratto di PPP.
Il Consiglio di Stato ha invece dato ragione al ricorrente osservando che, pur essendo vero che il contratto di E.P.C. (“Energy Performance Contract”), strutturato come PPP, è caratterizzato dal trasferimento del rischio in capo all’operatore economico, è comunque necessario che siano specificati tutti gli oneri economici che concorrono a definire tale rischio.
Nel caso di specie, del resto, l’amministrazione non si era limitata a definire gli obiettivi da perseguire, ma aveva anche specificato le modalità per conseguirli (con una tempistica minima per le manutenzioni), operando una significativa limitazione dell’autonomia degli operatori economici nell’organizzazione delle risorse per la gestione del servizio, che avrebbe richiesto di quantificare, almeno indicativamente, il relativo onere economico.
Gli atti di gara sono stati quindi annullati con obbligo del Comune, in caso di riedizione della procedura, di tenere conto delle indicazioni date in sentenza.

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