NOVITÀ DECRETO ENERGIA IN MATERIA DI IMPIANTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA

WST - 6 Maggio 2022 NEWS

Con la legge n. 34 del 27 aprile 2022 è stato convertito il Decreto Energia (D.L. 17/2022).

Le novità più significative interessano le semplificazioni per gli impianti rinnovabili e l’efficienza energetica.

  1. Semplificazioni autorizzative

Con riguardo agli impianti fotovoltaici è stata estesa la Procedura abilitativa semplificata (c.d. PAS) anche per:

  • gli impianti connessi in alta tensione e le relative opere di connessione;
  • i nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10MW;
  • gli impianti c.d. agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
  • gli impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e bacini idrici, ivi inclusi quelli da installare in cave dismesse e canali di irrigazione (esclusi però quelli da installare nelle aree di notevole interesse pubblico, nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000);
  • gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile, ma sempre inferiori a 300 MW.

Per questi impianti, salvo per quelli flottanti e di accumulo elettrochimico, se il proponente dichiara che si trovano fuori dalle aree sensibili, la soglia di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) si alza da 10 MW a 20 MW.

Sono state previste poi ulteriori semplificazioni in materia di impianti fotovoltaici, tra le quali:

  • la possibilità di realizzare con la dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra (e le relative connessioni), la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, a condizione che l’installazione non sia sottoposta alle norme di tutela culturale e paesaggistica, al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela e non richieda procedure di esproprio;
  • lo stesso regime (dunque, la DILA), che si applica ora anche agli interventi di modifica non sostanziale su impianti a fonti rinnovabili che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata;
  • la possibilità di installare impianti fotovoltaici e solari termici nelle aree industriali in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, fino al raggiungimento del 60% dell’area industriale interessata;
  • il modello unico previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 potrà essere utilizzato anche per l’autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza compresa tra i 50 kW e i 200 kW;
  • la non necessità di nessun permesso, autorizzazione o altri tipi di atti amministrativi di assenso per l’installazione, con qualunque modalità (anche nelle zone A), di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture fuori terra diverse dagli edifici (comprese quelle all’interno dei comprensori sciistici), salvo se installati in aree o immobili di notevole interesse pubblico.

 

  1. Agrovoltaico

Un’altra novità di rilievo prevista dalla Legge 34/2022 è in materia di agrovoltaico, per il quale è stata prevista la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici e, soprattutto, è stato soppresso il vincolo del 10% di copertura della superficie agricola ai fini dell’accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, per gli impianti agrovoltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative.

 

  1. Aree idonee

Per quanto riguarda le aree idonee, sono ora considerati tali i siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici e sui quali sono eseguiti – senza variazione dell’area occupata o comunque con variazioni previste per legge – interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico.
Sono invece considerate aree inidonee, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche:

  • le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
  • le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri.

 

  1. Efficienza energetica

In ambito di efficienza energetica, le maggiori novità riguardano:

  • Il Superbonus 110%, che potrà essere oggetto di una ulteriore cessione (rispetto alle tre già previste dalla normativa precedente); pertanto, nel caso in cui siano state effettuate tutte le cessioni già previste, si potrà cedere il credito per una quarta volta esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Lo stesso vale per lo sconto in fattura. Inoltre, il Superbonus 110% viene esteso anche all’installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici (questo sarà considerato come un intervento trainato);
  • l’adozione, tramite decreto del MITE di standard tecnici e misure di moderazione dell’utilizzo dei dispositivi di illuminazione pubblica;

Da ultimo, per ridurre i consumi termici e favorire il risparmio energetico negli edifici pubblici, è stata stabilita una media ponderata della temperatura dell’aria che, dal 1° maggio 2022 e fino al 31 marzo 2023, non potrà superare i 19 gradi centigradi più 2 gradi centigradi di tolleranza (climatizzazione invernale) e non dovrà essere inferiore a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza (climatizzazione estiva).

  1. Mercato elettrico e incentivi

Infine, in ambito di mercato elettrico, il Gse dovrà predisporre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da Fer prodotta da impianti ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la piena integrazione e la remunerazione di medio termine degli investimenti nelle fonti rinnovabili. Per l’acquisto e la vendita dell’energia potranno essere stipulati contratti di lungo termine con il Gestore medesimo, per un periodo di almeno tre anni.

Inoltre, si prevede che gli impianti fotovoltaici flottanti realizzati su superfici bagnate o su bacini idrici artificiali di piccole o grandi dimensioni possono accedere agli incentivi previsti dal Dlgs 28/2011.

 

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